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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE - Annualità 2009

SETTORE II -Assistenza Organi Istituzionali, Affari Generali, Servizi alle persone

Vista la Legge  9 dicembre 1998 n. 431 e s.m.i.  ed in particolare l’art. 11;
Visto il decreto del Ministero Infrastrutture 7 giugno 1999 e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 e s.m.i. ed in particolare l’art. 14;
Visto il Regolamento Regionale 19 novembre 2008, n. 22, che, tra l’altro, ha esteso la possibilità di accesso al fondo regionale per il sostegno alla locazione a tutti i Comuni del Lazio;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 321 del 8 maggio 2009;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 15.03.2010 che approva l’avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per le annualità 2009;

IL SINDACO RENDE NOTO

Che la Regione Lazio,  con deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 321 del 08/05/2009, pubblicata sul B.U.R. Lazio n. 19 del 21 maggio 2009, ha approvato i criteri e le modalità di ripartizione del fondo regionale per la concessione di contributi integrativi ai conduttori meno abbienti per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili.
Le domande dei richiedenti possono essere presentate al Comune a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e per i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.  

Requisiti per la partecipazione al bando:

Il Comune accoglie le domande dei richiedenti che, alla data di pubblicazione del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
  • cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;
  • residenza anagrafica nell’immobile e nel comune cui si riferisce l’annualità del bando (anno 2009);
  • titolarità del regolare contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato. Sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8,A/9 e A/10;
  • non avere ottenuto, per la stessa annualità, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte di enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;
  • non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa.
     

Per ottenere il contributo relativo all’anno 2009 occorre:

  • essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l’anno 2009 o per eventuali frazioni di anno;
  • avere un reddito annuo relativo al 2009 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti), non sia superiore a due pensioni minime INPS pari ad € 11.913,20 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 14% (fascia A);
  • avere un reddito annuo relativo al 2009 che, calcolato con il metodo ISEE.fsa, non sia superiore a quello per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P. pari ad € 18.702,00 rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti superiore al 24% (fascia B).

Ai sensi dell’art. 6 del D.P.C.M. 242/01 è richiesta attestazione ISEE del nucleo familiare aggiornata ai redditi percepiti nell’anno di riferimento del bando. L’ISEEfsa, si determina in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e loro s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.e i.). Ai fini della predetta determinazione non si applica la detrazione per l’abitazione in locazione di cui all’art. 3, comma 4 del D.P.C.M. 242/2001.
La determinazione dell’ISEEfsa risulta dalla seguente formula:

ISEEfsa = (ISEE x coeff. Nucleo + canone) / coeff. Nucleo

Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a “zero”, l’erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento. Nella fascia di “reddito zero” sono compresi tutti i soggetti che dichiarano un reddito imponibile pari a zero, ovvero che dichiarano un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo. 
Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione registrati, al netto degli oneri accessori.

L’importo del contributo da assegnare sarà determinato come segue:

FASCIA A: canone annuo meno il 14% del reddito ISEEfsa e comunque fino ad un massimo di €3.098,74

FASCIA B: canone annuo meno il 24% del reddito ISEEfsa e  comunque fino ad un massimo di €2.324,00

Il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale.
Il contributo, anche per i casi suesposti, non potrà comunque superare l’importo del canone annuo.

Qualora nel corso dell’anno in cui si riferisce la domanda, per il medesimo alloggio, sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, il soggetto richiedente allega alla domanda copia di ambedue i contratti di locazione regolarmente registrati e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione. 

Gli stessi allegati alla domanda, sono prodotti nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio del comune.
 

I richiedenti dovranno allegare alla domanda:

  • attestazione ISEE riguardante il nucleo familiare riferita ai redditi percepiti nell’anno 2009;
  • copia del contratto di locazione registrato anno 2009;
  • copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione per l’anno 2009;
  • in caso di morosità, delega di pagamento al proprietario dell’immobile del contributo spettante o parte di esso fino a concorrenza di quanto dovuto, in applicazione dell’art. 11 comma 3 della Legge 431/1998, come modificato dall’art. 7 comma 2bis della Legge 269/2004;
  • fotocopia del documento di identità e, per i cittadini di Stati non aderenti alla Comunità Europea, copia della carta o del permesso di soggiorno, ovvero richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
  • in caso di reddito “zero”, certificazione dei servizi sociali attestante l’assistenza economica da parte delle medesime strutture del comune o autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

Spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni rese.

La domanda di partecipazione al bando dovrà  essere compilata unicamente su modelli messi a disposizione dall’Ufficio dei Servizi Sociali posto al Piano terra della sede Comunale (Operatrice CUP) tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 (0761/660021 0761/6679224) dovrà pervenire a mezzo posta con raccomandata A.R. da inviare al Comune di Capranica- Corso Francesco Petrarca, 40 -01012 Capranica entro e non oltre il termine perentorio del 18.06.2010 (farà fede la data di spedizione postale), pena l’esclusione dal contributo.
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria.
A seguito dell’istruttoria delle domande pervenute verrà predisposta una graduatoria provvisoria, a seguito della quale è possibile la presentazione di eventuali ricorsi, debitamente motivati.

Il comune al termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

Qualora il contributo assegnato dalla Regione Lazio sia inferiore al totale del contributo spettante indicato nella graduatoria definitiva, il comune si avvale della facoltà di erogare ai soggetti beneficiari percentuali inferiori al 100% del contributo spettante.

Il contributo comunale non sarà comunque erogato ai beneficiari per un importo inferiore ad € 100,00.

La mancata comunicazione delle eventuali variazioni successivamente accertate d’ufficio, comporterà la revoca del contributo ed ogni altra eventuale azione e sanzione conseguenti alla natura dell’omissione stessa.
Capranica, 19.05.2010

La Responsabile del Settore II
dr.ssa Patrizia Torselli

Il Sindaco
Paolo Oroni

Clicca qui per scaricare lo schema di domanda



(avviso inserito Giovedì, 19 Maggio 2010)

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